Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: qualificazione soa

In un appalto dei lavori è presente una scorporabile del valore di € 170.000,00, superiore al dieci per cento del valore dell'appalto, ascrivibile alle categorie super specialistiche di cui al Decreto 248/2016 ( cosidette SIOS). Il concorrente che intende partecipare indica la volontà di subappaltare, fino al limite del 30% della suddetta categoria, e per la restante parte a carico ( 70%) dell'importo, pari ad € 119.000, intende qualificarsi non con SOA di cui è sprovvisto, ma nelle modalità di cui all'articolo 90 comma 1 DPR 207/2010. Deve intendersi prevalente il favor espresso dal legislatore all'articolo 93 comma 7 del DPR 207/2010, e quindi è accettabile la qualificazione proposta dal concorrente, o prevale il principio di unitarietà della prestazione e quindi essendo quella SIOS in origine superiore ad EURO 150.000 qualsiasi soluzione proposta dal concorrente di esecuzione necessita in gara comunque del possesso della certificazione SOA?

IN UNA GARA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, IL BANDO PUO’ PREVEDERE QUALE REQUISITO DI QUALIFICAZIONE, OLTRE ALL’ATTESTAZIONE SOA, ANCHE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA QUALI AVERE REALIZZATO INTERVENTI DI NATURA ANALOGA?

Argomenti:

Qualora un OE aggiudicatario di una gara, dimostri di essere in possesso di una certificazione SOA in corso di validità, potrebbe l'SA evitare di dover effettuare il controllo sul possesso dei requisiti generali? In considerazione della complessità di documenti, controlli, rilevazione sui fatturati d'impresa e soprattutto in virtù del fatto che un'organizzazione terza ne abbia già controllato il possesso di tutti i requisiti necessari al poter negoziare con la PA, a parere di questa SA sarebbe ridondante effettuare nuovamente i controlli e, al contrario, sarebbe un'accelerazione nel poter divenire celermente alla definizione della pratica. Inoltre il MEPA, nella sezione di invio fornitori dell'RdO, permette di individuare in maniera capillare tutti gli OE in possesso di SOA con conseguente eventuale enorme semplificazione qualora il precedente ragionamento fosse corretto. Eventualmente l'SA potrebbe inviare un'unica PEC per controllare la veridicità della SOA ad un eventuale ente preposto qualora esista. Sarebbe percorribile tale ragionamento?

L'art. 61 del dpr 207/10 recita:
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
Nel caso di ATI orizzontale fra 2 imprese la Mandataria al fine del rispetto dell'art. 92 co.2 deve avere una SOA che copra il 40% dei lavori ma può godere dell'aumento dell'un quinto per dimostrare il possesso dei requisiti pari al 50% +1?
Esempio: Importo lavori €550.000 con unica categoria SOA. La Capogruppo possiede cat. SOA class. I e la Mandante cat. SOA class. II: Va bene?

In appalto di lavori di importo superiore a 150.000 euro e sotto soglia, il progettista ha individuato nel capitolato speciale le seguenti categorie: prevalente: OG1 - € .... - 72,82% scorporabile e subappaltabile per intero: OS26 € 85.000,00 - 19,22% e OS30 € 36.700,00 - 7,96%.
Dovendo tradurre nel bando di gara queste indicazioni ai fini della partecipazione / qualificazione, chiedo:
- se è corretto che il progettista abbia indicato l'OS 30 come "scorporabile" nonostante non superi ne i 150.000 euro ne il 10% dell'importo dei lavori e se questa OS30 debba essere indicata in disciplinare come "scorporabile" come da indicazioni progettista o come "non scorporabile"?
- essendo la OS30 "a qualificazione obbligatoria", ma con importi inferiori al 10% e di euro 150.000, ai fini della qualificazione chiedo se debba essere accorpata alla prevalente OG 1 per l'intero importo lavori oppure se debba essere dimostrato il possesso del requisito della categoria separatamente (con SOA o con art 90 essendo categoria di importo inferiore ai 150.000).

Si chiede riscontro ai seguenti temi relativi ad una gara di lavori che prevede l'opzione di ripetizione ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

1) é corretto dire che la qualificazione-SOA ai fini della partecipazione all'appalto inziale non debba tenere conto dell'importo della ripetizione (cosi parrebbe dalla lettura di TAR Milano 494/2021)?

2) Visto che l'art. 59, co. 1 del Codice fa anche riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (purchè sussistano i presupposti previsti dall'articolo 63), è possibile utilizzare l'opzione di cui all'art. 63, co. 5 del Codice in una procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b D.L. 76/2020 ?

3) Nel caso in cui i lavori a base dell'appalto iniziale siano afferenti a 2 categorie SOA i lavori analoghi di cui all'art. 63, co. 5 devono necessariamente riferirsi ad entrambe le categorie dell'appalto iniziale o possono riferirsi anche ad una sola di esse?

4) sarebbe possibile che i lavori analoghi si riferissero ad una categoria diversa rispetto a quelle dell'appalto iniziale ? in caso di risposta affermativa il concorrente dell'appalto iniziale dovrebbe quindi necessariamente qualificarsi anche per le categorie dell'opzione ?

Grazie per la cortese risposta

Affidamento di lavori di demolizione di edifici (categoria OS23).
Sono presenti lavori di messa in sicurezza su beni culturali cat. OG2 per un importo inferiore sia al 10% che a 150.000 €.
E’ necessario scorporare la categoria OG2 (indipendentemente dall’importo e dalla percentuale) o è possibile inserirla in prevalente con facoltà di subappalto?
In caso sia necessario lo scorporo la qualificazione in OG2 deve avvenire con art. 90 DPR 207/2010 o con art. 12 DM 154/2017?
Grazie